Il DDL Calderoli nella versione approvata dal Senato e trasmessa alla Camera, prevedeva all’articolo 8 che le Regioni disponessero, per la copertura dei costi standard dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), che rappresentano almeno l’80% del bilancio regionale, di tributi regionali da individuare in base al principio di correlazione, di aliquote riservate a valere sulla stessa base imponibile dell’imposta erariale sui redditi delle persone fisiche (Irpef) oppure dell’addizionale regionale all’Irpef, della compartecipazione regionale all’IVA e di quote del fondo perequativo. Per la copertura delle spese connesse alle altre funzioni, il DDL prevedeva il ricorso a tributi propri e a quote del fondo perequativo. L’art. 8, comma 1, lettera i) precisava che “l’importo complessivo dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 2) [le spese non LEP, n.d.r.], è sostituito dal gettito derivante dall’aliquota media di equilibrio dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche”. Quindi una quota delle spese per le funzioni non LEP sarebbe stata coperta dall’addizionale. In sintesi, per quanto attiene alla imposizione sul reddito le Regioni avrebbero avuto a disposizione l’addizionale Irpef ed, eventualmente, le aliquote riservate Irpef, se non si fosse deciso di ricorrere, anche per le spese relative ai LEP, alla prima fonte di entrata (soluzione consentita dall’articolato). La forte ostilità del Partito democratico, basata su una percezione distorta delle caratteristiche dello strumento fiscale in oggetto, ha portato alla cancellazione delle aliquote riservate durante l’esame del provvedimento da parte della Camera. In tal modo si è eliminata una fonte di entrata interessante, genuinamente federale, e si è resa problematica la razionalizzazione dell’imposizione sul reddito.
Che cosa sono le aliquote riservate
Il polverone nato attorno alle aliquote riservate è in parte dovuto alla scarsa chiarezza dell’articolato. Nell’art. 7 si parlava di “aliquote riservate”, mentre nell’art. 8 si citava la “riserva di aliquota”, che alcuni commentatori hanno ritenuto essere un ulteriore prelievo, diverso dalle aliquote riservate. In realtà, aliquota riservata (o aliquote riservate) e riserva di aliquota sono la stessa cosa e così erano intese nel DDL. Si sottolinea, poi, che il testo dell’art. 7, comma 1, lettera b), numero 2) riportava correttamente l’espressione “aliquote riservate” (al plurale) a valere su basi imponibili di tributi erariali. Questo perché si intendeva rendere possibile, non solo l’applicazione di aliquote uniformi su basi imponibili di diversi tributi erariali, ma anche di più aliquote sulla base imponibile dello stesso tributo erariale (è il caso dell’Irpef).
Le più fantasiose interpretazioni si sono avute sul significato di “aliquota riservata”. Va chiarito che con tale espressione si intende la devoluzione alle Regioni di una quota di gettito di un tributo erariale con l’attribuzione della facoltà di modificare, per quanto attiene alla componente regionale dell’imposta, le aliquote e eventualmente altri elementi strutturali del tributo, nei limiti fissati dalla legislazione statale. Le aliquote riservate non sono una novità nell’ordinamento tributario italiano. Per esempio, l’art. 3, comma 12 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ha devoluto alle Regioni una quota dell’accisa sulla benzina per autotrazione pari a 350 lire al litro “a titolo di tributo proprio” (la legge si esprime letteralmente in questo modo), consentendo alle Regioni una certa libertà di manovra dell’aliquota. Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce infatti che le Regioni possono determinare con propria legge e nell’ambito della quota di accisa loro riservata, una riduzione del prezzo alla pompa delle benzine, per i soli cittadini residenti nella Regione o nella Provincia autonoma, o in una parte di essa. Analogamente, il comma 6 ha attribuito alla Regione Friuli-Venezia Giulia una quota delle accise sulle benzine pari a 800 lire al litro, che la Regione può con propria legge e senza compensazione da parte dello Stato ridurre in ragione inversa alla distanza del punto di erogazione dal confine di Stato. Dunque, caratteristiche essenziali e distintive dell’aliquota riservata o della quota di imposta riservata (che è praticamente la stessa cosa) sono: a) una certa libertà di manovra dell’aliquota ed eventualmente di altri elementi strutturali del tributo da parte dell’ente cui l’entrata è attribuita; b) l’essere estratta da una imposta precedente, di cui costituisce quindi una parziale devoluzione. Le aliquote riservate sono dunque uno strumento diverso rispetto alle compartecipazioni, che non consentono alcuna possibilità di manovra da parte dell’ente ricevente.
Nel caso si abbia un’unica aliquota, l’aliquota riservata è in sostanza equivalente a una addizionale manovrabile entro i limiti previsti dalla legislazione statale. Infatti, si potrebbero avere gli stessi risultati riducendo l’aliquota erariale e introducendo una addizionale con un valore massimo pari alla quota di tributo devoluto.
Nel caso di una imposta progressiva, come l’Irpef, la questione si pone in termini leggermente diversi. In questo caso si può avere tanto una aliquota riservata quanto una serie di aliquote riservate. Nel primo caso, di nuovo, l’aliquota riservata è di fatto una addizionale al tributo erariale. Ma poiché nel DDL AC 2105 era già prevista l’addizionale Irpef per le Regioni, è chiaro che l’alternativa disposta dall’art. 8, comma 1, lettera d) riguardava una serie di aliquote riservate applicabili agli scaglioni Irpef. Si voleva cioè attribuire alle Regioni una quota del gettito dell’imposta sul reddito consentendo loro una limitata libertà di manovra delle aliquote riservate, senza alterare in modo apprezzabile la progressività del tributo. Da questo punto di vista, si può dimostrare che le aliquote riservate sono di gran lunga superiori all’addizionale Irpef.
Mi sia consentito partire da un esempio numerico. Supponiamo, per semplicità, che l’Irpef abbia solo tre scaglioni cui si applichino le aliquote del 10%, 20%, 30%. Se si volesse trasferire alle Regioni il 20% del gettito, le aliquote statali diverrebbero 8%, 16%, 24% e quelle regionali 2%, 4%, 6%. Le detrazioni di imposta sarebbero suddivise fra Stato e Regione nella stessa proporzione 80%-20%; le deduzioni dall’imponibile verrebbero invece presumibilmente addebitate alla sola parte erariale dell’imposta. Visto che la legislazione italiana prevede un ricorso molto limitato alla deduzioni, non dovrebbero generarsi problemi di rilievo, né nella ripartizione del gettito, né nella tutela dell’equità orizzontale e verticale. La progressività dell'imposta non verrebbe modificata e la distribuzione del gettito fra le Regioni sarebbe esattamente quella che si otterrebbe con una compartecipazione del 20% al gettito del tributo erariale.
Le aliquote riservate consentono di attribuire alle Regioni la facoltà di modificare entro certi limiti le caratteristiche dell’imposta mantenendo sostanzialmente invariata la progressività. Per esempio, la legge dello Stato potrebbe attribuire alla Regione la facoltà di variare le aliquote-base solo in modo proporzionale attraverso l’impiego di moltiplicatori da applicare a tutte le aliquote-base. Nel caso in cui le aliquote-base fossero maggiorate del 10% (moltiplicatore uguale a 1,1), si otterrebbe la seguente scala di aliquote regionali per i medesimi scaglioni dell'imposta statale:
2,2%, 4,4%, 6,6 %. Alternativamente, la legge statale potrebbe consentire alle Regioni di variare in modo proporzionale le aliquote di un 10% al di sopra o al di sotto delle aliquote base, dando origine ai seguenti intervalli di aliquote ammissibili per i medesimi scaglioni dell’imposta erariale: 1,8%-2,2%; 3,6%-4,4%; 5,4%-6,6%.
La progressività dell’imposta nei casi sopra considerati non viene sostanzialmente modificata. Inoltre, la riserva di aliquota consente, se si vuole, l’attribuzione alle Regioni della facoltà di introdurre detrazioni, esenzioni e agevolazioni in genere, al fine di contribuire allo sviluppo delle proprie politiche locali. Per esempio, la Regione potrebbe realizzare una propria politica della famiglia o una propria politica dell'assistenza, introducendo detrazioni/deduzioni a favore, rispettivamente, delle famiglie numerose e degli indigenti o malati cronici o di persone affette da gravi handicap. La quota di Irpef devoluta alle Regioni sarebbe quindi funzionale alla realizzazione di un federalismo sostanziale e non di facciata.
Nel DDL AC 2105 le possibilità offerte alle Regioni di manipolare l’imposta sul reddito erano state severamente limitate, al fine di non alterare la progressività, non complicare inutilmente la gestione del tributo e non introdurre difficoltà nella standardizzazione dei gettiti dei tributi regionali ai fini della perequazione finanziaria. Di fatto, alle Regioni si apriva solo la facoltà di introdurre detrazioni di imposta a fronte di determinate condizioni soggettive e/o oggettive. Infatti, l’art. 7, comma 1, lettera c), dopo l’enunciato di carattere generale che attribuiva alle Regioni, per una parte dei tributi propri derivati e delle aliquote riservate, la facoltà di modificare le aliquote nei limiti massimi stabiliti dalla legislazione statale e di disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nel rispetto della normativa comunitaria, proseguiva affermando che: “Sono fatti salvi gli elementi strutturali dei tributi stessi, la coerenza con la struttura della progressività del singolo tributo erariale su cui insiste l’aliquota riservata e la coerenza con il principio di semplificazione e con l’esigenza di standardizzazione necessaria per il corretto funzionamento della perequazione”.
Nonostante la forma un po’ involuta, il significato della norma evidenziata con il corsivo è chiaro. Se il tributo erariale è ad aliquota costante, tale deve essere anche l’imposta regionale, ovvero l’aliquota riservata sulla stessa base imponibile dell’imposta erariale. Quindi, l’imposta regionale sulla benzina, che si applica tramite aliquota riservata alle Regioni, deve essere di tipo flat rate (e, in verità, per quella specifica imposta non sarebbe nemmeno immaginabile il contrario). Invece, se il tributo oggetto di parziale devoluzione è progressivo, le aliquote riservate devono applicarsi ai medesimi scaglioni dell’imposta erariale (quindi una pluralità di aliquote) e devono mantenere un rapporto di proporzionalità con le aliquote erariali per non modificare la progressività del tributo.
Inoltre, con il richiamo al principio di semplificazione e alle necessità della standardizzazione del gettito dei tributi ai fini della perequazione finanziaria, il DDL implicitamente disponeva che la base imponibile delle aliquote riservate non potesse essere diversa da quella erariale; quindi le Regioni non avrebbero potuto introdurre proprie deduzioni dall’imponibile, né introdurre esenzioni per particolari tipi di reddito o per determinate condizioni soggettive. Ciò che avrebbero potuto fare le Regioni rispettando i requisiti della delega (che ovviamente sarebbero stati tradotti in norme puntuali nei decreti delegati) è deliberare detrazioni di imposta a fronte di condizioni soggettive o oggettive meritevoli di particolare tutela. Le Regioni avrebbero potuto realizzare comunque una propria politica della famiglia, dell’assistenza, dell’ambiente, ecc. sfruttando lo strumento delle detrazioni di imposta. Tale strumento interviene solo nella fase finale del calcolo del debito di imposta e perciò non comporta significative complicazioni né per i sostituti di imposta né per i contribuenti. Le detrazioni di imposta non sono nemmeno un ostacolo alla standardizzazione del gettito, perché il gettito standardizzato può facilmente essere calcolato applicando alla base imponibile (che è la stessa dell’imposta erariale) e agli scaglioni di reddito (che sono i medesimi dell’Irpef erariale) le aliquote-base regionali fissate dalla legislazione statale e detraendo dall’imposta lorda così determinata le detrazioni di imposta previste come obbligatorie per la componente regionale del prelievo sui redditi.
Un confronto tra le aliquote riservate e le addizionali
Il prelievo attraverso aliquote riservate ha in comune con le addizionali il pregio di assicurare la massima trasparenza del prelievo, che è un requisito indispensabile al fine di responsabilizzare pienamente le amministrazioni regionali. Il contribuente si rende conto di quanto versa all’erario e quanto alla Regione. La quota dell’imposta di competenza erariale e quella di competenza regionale sono, infatti, distintamente liquidate nel modello Unico e nel modello 730 e sono riportate distintamente nel modello CUD rilasciato dal datore di lavoro. Le compartecipazioni, per contro, sono assolutamente oscure. Il contribuente non sa qual è l’aliquota di compartecipazione, né quanto ha corrisposto alla Regione o all’ente locale sotto forma di compartecipazione all’imposta erariale sul reddito. Quindi le compartecipazioni deresponsabilizzano le amministrazioni regionali e locali.
Rispetto alle addizionali, la riserva di aliquote presenta però parecchi vantaggi. A differenza delle addizionali, le aliquote riservate non alterano sostanzialmente la progressività del prelievo sui redditi. Le addizionali, invece, riducono la progressività se sono flat rate (cioè con aliquota unica); l’aumentano in modo bizzarro e sono fonte di inefficienze e iniquità, se si consente alle Regioni, come avviene oggi, di introdurre più aliquote sulla base di scaglioni o classi di reddito definiti in modo autonomo dalla legislazione regionale. In realtà, le addizionali regionali e comunali all’Irpef, nella forma prevista dalla normativa in vigore, sono prelievi largamente insoddisfacenti sotto vari profili. Pesanti critiche alle addizionali in essere sono state formulate dall’Alta Commissione per la definizione dei meccanismi strutturali del federalismo fiscale (altrimenti nota come Commissione Vitaletti) e ribadite dal Libro bianco sull’imposta sui redditi delle persone fisiche prodotto dall’apposita Commissione di studio istituita nel 2007 dall’allora Vice-Ministro dell’economia e delle finanze Vincenzo Visco. Sia l’addizionale regionale che quella comunale presentano un inconveniente noto come “trappola della povertà”, che nasce sostanzialmente dalla combinazione tra addizionali e detrazioni di imposta. La norme istitutive introducono infatti addizionali a carico dei contribuenti tenuti al versamento dell’Irpef, ma le commisurano al reddito imponibile al netto delle deduzioni consentite, ignorando che il minimo imponibile viene di fatto determinato in modo prevalente dalle detrazioni di imposta. Di conseguenza, i contribuenti che risultano essere sopra il limite imponibile Irpef sono tenuti a pagare l’addizionale su tutto il reddito, salvo che non abbiano diritto a qualche (modesta) deduzione dall’imponibile. Per i contribuenti che si collocano poco sopra il limite imponibile l’aliquota marginale supera abbondantemente il 100% dando origine alla cosiddetta “trappola della povertà”. E’ evidente la sostanziale iniquità di questa forma di prelievo, che grava maggiormente sui meno abbienti, per di più con un balzo di aliquote effettive assolutamente ingiustificabile. Le aliquote riservate non presentano questi inconvenienti.
Inoltre tre Regioni (Lombardia, Piemonte e Marche) hanno introdotto aliquote progressive con riferimento a scaglioni di reddito non coincidenti con quelli dell’imposta erariale e altre tre Regioni (Liguria, Umbria e Veneto) con riferimento a classi di reddito (Libro bianco sull’Irpef, p. 303). Ne deriva una progressività del prelievo che varia in modo arbitrario da una Regione all’altra, con il caso emblematico delle Marche, che fino al 2004 applicavano una aliquota del 4% sull’ultimo scaglione. La progressività per classi utilizzata da ben tre Regioni rappresenta poi una vera aberrazione sotto il profilo della tecnica tributaria, con conseguenze assolutamente negative riguardo sia all’efficienza che all’equità. Infatti, il contribuente che superi anche di un solo euro il limite di una classe viene ad essere colpito dall’aliquota della classe successiva sull’intero reddito. Le aliquote marginali sui redditi di poco superiori al limite superiore della classe precedente sono quindi ben superiori al 100%. Anche questo inconveniente non può verificarsi con le aliquote riservate, che manifestano quindi la loro netta superiorità.
Le cose non vanno meglio con l’addizionale comunale. L’art. 1, comma 142 della L.F. 2007 ha attribuito ai Comuni la facoltà di stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, consentendo di alterare anche per questa via la progressività del tributo e ostacolando il raggiungimento dell’equità orizzontale. Alcuni (pochi) Comuni hanno poi seguito la strada delle aliquote differenziate (Libro bianco sull’Irpef, p. 319).
Infine i sostituti di imposta sono tenuti a rateizzare fino a un massimo di 11 rate le ritenute effettuate sui lavoratori dipendenti a titolo di addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche. La L.F. 2007, con riguardo all’addizionale comunale, ha introdotto l’obbligo per i sostituti di imposta di rateizzare le ritenute a titolo di acconto e saldo fino a un massimo di 9 rate per l’acconto e fino a un massimo di 11 rate per il saldo. Ne sono derivati oneri aggiuntivi per i sostituti di imposta con scarsi vantaggi per gli enti territoriali. La normativa sulle addizionali andrebbe quindi semplificata e razionalizzata. Invece, con l’affossamento delle aliquote riservate si vuole complicare ulteriormente la gestione delle addizionali consentendo alle Regioni di applicare varie forme di agevolazioni autonomamente deliberate.
La morale che si può trarre da questa vicenda parlamentare è che la Sinistra preferisce le addizionali che incidono in ugual misura sul ricco e sul povero a uno strumento che garantisce il mantenimento della progressività dell’imposizione sul reddito. E questo succede dopo che nei principi di delega (art. 2, comma 2, lettera i) si è inserito l’obbligo di coerenza con i principi di cui all’art. 53 della Costituzione, ovvero capacità contributiva e progressività dell’imposizione!
La feroce opposizione del PD alla riserva di aliquote Irpef si è basata anche sulle maggiori difficoltà che questa comporterebbe per la perequazione, stante la distribuzione del gettito sul territorio, più difforme rispetto all’addizionale. L’obiezione è priva di fondamento e incoerente con il sostegno dato alla compartecipazione Irpef per i Comuni, che presenta una distribuzione del gettito fra i singoli enti ancora più sperequata! In realtà, l’impatto delle aliquote riservate Irpef sulla perequazione è irrilevante. Le aliquote riservate erano infatti proposte dal DDL come mezzo di finanziamento dei Livelli essenziali delle prestazioni (LEP), per i quali la perequazione finanziaria avviene con riferimento esclusivo ai fabbisogni di spesa. Quindi, qualunque siano i tributi previsti per il finanziamento della spesa riferibile ai LEP, è comunque garantita a ciascun ente la copertura integrale del fabbisogno. D’altro canto, se i tributi dedicati hanno una distribuzione molto diseguale, cresce la dimensione del fondo perequativo, ma questo non dovrebbe generare effetti negativi di rilievo. Se anche le Regioni più “povere” avranno una quota di risorse proprie manovrabili (e questo è garantito), non verrà meno l’incentivo alla ricerca di una maggiore efficienza nella gestione della spesa e del prelievo (tale incentivo viene invece meno del tutto con la compartecipazione all’Irpef, altra vistosa contraddizione della Sinistra). Infine, la maggiore dimensione del fondo perequativo non significa maggiore costo per il bilancio dello Stato. La somma delle risorse erariali (tributi ceduti e fondo perequativo) dedicate alla copertura dei LEP è comunque pari al costo standard dei livelli essenziali delle prestazioni. Il costo per il bilancio dello Stato è definito quando si fissano i LEP e i costi standard; la tipologia delle entrate attribuite non ha alcun ruolo nella fase di avvio del federalismo fiscale. Potrebbe avere un certo peso nel determinare la dinamica della spesa, ma da questo punto di vista, come si è già evidenziato, le aliquote riservate Irpef sono una delle soluzioni che dà maggiori garanzie, per la trasparenza del prelievo che agevola il controllo dei cittadini e la responsabilizzazione degli amministratori regionali.
Infine, gli oneri di adempimento (i c.d. compliance costs) per i sostituti di imposta, i centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF) e i contribuenti sono trascurabili; certamente non superiori a quelli imposti dalle addizionali con la normativa in vigore. I sostituti di imposta e i CAAF dovranno aggiornare il software con una spesa modesta, che eventualmente potrà essere resa deducibile dall’imponibile dell’imposta sul reddito. Dovranno caricare nel software le aliquote riservate. Dopo di che la liquidazione automatica del tributo non comporterà alcun costo o disagio aggiuntivo. La fruizione da parte del contribuente di agevolazioni soggettive o oggettive (non di uso generalizzato) nella forma di specifiche detrazioni di imposta dovrebbe essere subordinata alla presentazione della dichiarazione dei redditi. Stante l’estrema eterogeneità che tali agevolazioni potranno assumere nelle diverse Regioni, non sembra infatti ragionevole attribuire ai sostituti di imposta l’onere di tenere conto di tali condizioni soggettive nel calcolo del debito di imposta. Gli oneri per i contribuenti che debbono presentare la dichiarazione saranno comunque pressocchè irrilevanti, perché è ormai generalizzato il ricorso ai CAAF e alla presentazione della dichiarazione telematica, anche attraverso il sito web dell’Agenzia delle entrate che mette gratuitamente a disposizione il software.
C’è una ulteriore ragione che avrebbe dovuto sconsigliare l’abbandono dell’ipotesi della riserva di aliquote. Il graduale superamento dell’Irap previsto dal DDL (art. 8, comma 1, lettera d) significa che bisognerà trovare 40 mld di entrate tributarie da destinare alle Regioni. E’ un obiettivo non facile, vista l’entità della cifra. E’ improbabile che si possa individuare una nuova imposta che possa produrre tale gettito. E’ certamente più agevole “spalmare” su più tributi l’esigenza di maggiori entrate, mediante ragionevoli aumenti delle aliquote e ampliamenti delle basi imponibili. L’imposta sul reddito non potrà probabilmente sottrarsi a questo destino. Dunque le aliquote riservate Irpef di competenza regionale avrebbero potuto essere gradualmente accresciute nel quadro di una manovra che avrebbe dovuto coinvolgere altri tributi diretti e indiretti. La Sinistra, dopo avere liquidato la riserva di aliquote Irpef, dovrebbe chiarire se pensa di ricorrere a maxi-addizionali capaci di stravolgere del tutto la coerenza dell’imposizione sul reddito.
Esperienze internazionali
Come nota conclusiva, vorrei fugare il dubbio che le aliquote riservate Irpef siano il frutto di una esasperata fantasia tributaria, che non trova analoghi esempi in altri Paesi. E’ vero l’opposto. In diversi paesi federali o caratterizzati da elevato decentramento della spesa e delle entrate, l’imposizione sul reddito è frammentata fra più livelli di governo, senza che per questo venga meno il controllo della finanza pubblica o venga seriamente compromessa la funzione redistributiva.
In Spagna l’imposta sul reddito è stata “spacchettata” in una parte erariale e una regionale caratterizzate dai medesimi scaglioni di reddito imponibile. La quota di imposta devoluta alle Comunità autonome è pari a un terzo, salvo che per la Catalogna che ha ottenuto, con la revisione dello statuto, il 40%. La legge statale fissa le aliquote dello Stato e quelle delle Comunità, definite aliquote complementari (vedi tabella).
Scaglioni
(euro)
Aliquote
erariali
Aliquote complementari Aliquote
complessive
0 – 4.080 9,06 5,94 15,0
4.080 – 14.076 15,84 8,16 22,0
14.076 – 26.316 18,68 9,32 28,0
26.316 – 45.900 24,71 12,29 37,0
Oltre 45.900 29,16 15,84 45,0
Spagna. Imposta progressiva sul reddito di competenza erariale e delle Comunità autonome. Anno 2005
Le Comunità autonome possono variare le aliquote e altri elementi strutturali dell’imposta (quali detrazioni ed esenzioni) relativamente alla parte di imposta di loro competenza. I poteri attribuiti alle Comunità autonome sono molto ampi, in quanto non sono previsti limiti alla facoltà di variare le aliquote, le detrazioni e le deduzioni. Le aliquote complementari fissate con legge dello Stato e riportate nella tabella precedente devono intendersi come aliquote di default, che si applicano qualora la Comunità non decida in merito. Analogamente la legge statale fissa, per la parte dell’imposta di competenza delle Comunità, esenzioni e detrazioni da applicarsi in caso di inerzia delle Comunità. Il modello spagnolo massimizza l’autonomia delle Comunità locali e porta, in sostanza, a due imposizioni quasi autonome sulla stessa base imponibile.
Le aliquote riservate previste dal DDL 2105, pur rifacendosi nella sostanza al modello spagnolo, attribuiscono alle Regioni una autonomia decisionale molto più limitata, riguardo sia alle aliquote che alle agevolazioni (che potranno essere introdotte solo nella forma di detrazioni di imposta). Inoltre, la quota regionale dell’imposta dovrebbe fermarsi ben al di sotto del 30%.
La Svezia, pur non essendo un Paese federale decentra agli enti locali un quota elevatissima della spesa e delle entrate. Riguardo all’imposta sul reddito, il modello svedese prevede accanto al prelievo statale progressivo, un prelievo degli enti locali flat rate con aliquota manovrabile dalle singole amministrazioni, sui redditi da lavoro e assimilati (incluse le pensioni), sui redditi di impresa (escluse le società di capitale) e su quelli di partecipazione (entrate che la legislazione svedese accomuna sotto la generale dizione di “redditi guadagnati”). La quota di gettito che affluisce agli enti locali è molto alta stante l’aliquota locale media del 31,6% (dato 2007) e il peso preponderante dei “redditi guadagnati” sull’imponibile complessivo; allo Stato centrale compete, in definitiva, tutta l’imposta sui redditi di capitale con aliquota del 30% e una sorta di sovrimposta progressiva sui “redditi guadagnati”. Gli enti locali possono variare l’aliquota fra il 29% e il 34% e applicano l’imposta al di sopra di un minimo imponibile che si colloca tra 11.900 SEK e 31.100 SEK. L’imposta progressiva statale si applica solo sui “redditi guadagnati” che eccedono il 106% del reddito medio di un lavoratore dipendente a tempo pieno. L’aliquota è del 20%, che sale al 25% quando il contribuente dichiara un reddito guadagnato superiore al 152% del reddito medio di un lavoratore a tempo pieno.
Alcuni commenti al DDL Calderoni richiamano una inesistente aliquota riservata sul primo scaglione dell’imposta sul reddito, che sarebbe in vigore in Svezia. Come si è detto, il prelievo attribuito agli enti locali è una vera e propria imposta locale che attribuisce alle amministrazioni locali ampi poteri riguardo alla determinazione delle aliquote e del minimo imponibile.
Il Canada si è dato una struttura federale fin dal lontano 1867. Le Province, che sono l’ente intermedio di governo assimilabile agli Stati americani, ai Länder tedeschi e alle Regioni italiane, hanno una amplissima autonomia finanziaria: ben l’80% delle entrate deriva da tributi propri e addizionali. Parte delle entrate derivano dall’imposta provinciale sul reddito, che si affianca all’imposta federale. Le Province fissano autonomamente le aliquote, le deduzioni e le altre agevolazioni. In Quebec le aliquote dell’imposta federale sono più basse rispetto a quelle in vigore nelle altre Province; per contro, sono maggiori le aliquote provinciali. Il Quebec, che gode di una autonomia maggiore rispetto alle altre Province, può incidere anche sulla determinazione della base imponibile. Forme di condivisione dell’imponibile si hanno anche con riferimento ad altre imposte, in particolare l’imposta sulle società e le imposte sul capitale. Le Province hanno, anche in questi casi, la possibilità di determinare le aliquote. Non risulta che per tale ragione sia divenuta impossibile o molto difficile la perequazione fra le Province.
In Svizzera la Confederazione ha devoluto ai Cantoni il 30% dell’Irpef. Le aliquote-base regionali sono fissate dalla Confederazione, ma i Cantoni possono applicare moltiplicatori a tali aliquote accrescendo le proprie entrate senza incidere sulla progressività del prelievo. E’ esattamente quello che avrebbe reso possibile la riserva di aliquote prevista dal DDL AC 2105.
Gli Stati federali, quindi, e persino qualche Stato unitario con ampio decentramento amministrativo hanno devoluto al livello inferiore di governo quote rilevantissime del gettito dell’imposta sul reddito e ampi poteri di intervento sulla struttura dei tributi devoluti. Il DDL AC 2105 faceva solo un piccolo passo nella direzione di un genuino federalismo fiscale, mantenendosi comunque molto distante dagli esempi succitati. Il PD lo ha impedito prevedendo ogni sorta di sciagura qualora il testo fosse rimasto qual era. Lo stesso atteggiamento sta tenendo riguardo alle modalità della perequazione, che sono già molto distanti da quelle applicate nei Paesi federali e che il PD vorrebbe ancora più distanti. Sorge il sospetto che il PD non voglia un vero federalismo fiscale, ma preferisca un federalismo di facciata, che nella sostanza non cambierà quasi nulla.
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