La Legge Costituzionale n. 3 del 2001 ha modificato una parte significativa della Costituzione con l’introduzione di modifiche riguardanti, tra l’altro, la ripartizione dei poteri legislativi e dei poteri di amministrazione tra i diversi livelli di governo presenti nel nostro Paese, i mezzi di finanziamento di Regioni ed enti locali e le regole di perequazione, la possibilità di forme di autonomia differenziata per le Regioni a statuto ordinario. In tale ambito le materie a legislazione concorrente assumono un ruolo di maggior rilievo, le regole di perequazione sono ridefinite e le conseguenze delle diversità economiche nelle diverse regioni sono affrontate con nuovi criteri.
Il 29 luglio 2008 su impulso della Giunta e di alcuni gruppi consiliari, il Consiglio Regionale ha approvato con la DCR 209 – 34545 il documento di indirizzo per l’avvio del procedimento di individuazione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia per la Regione, ai sensi dell’art. 116 comma III della Costituzione, dando mandato alla Presidente della Giunta di negoziare con il Governo, in armonia con il principio di leale collaborazione, la definizione di una intesa con riferimento alle seguenti materie: beni paesaggistici e culturali - infrastrutture - università e ricerca scientifica - ambiente - organizzazione sanitaria - previdenza complementare integrativa limitatamente agli interventi relativi alle non autosufficienze.
Con lo stesso provvedimento amministrativo il Consiglio Regionale impegnava la Giunta ad assicurare forme e modalità adeguate di coinvolgimento degli enti locali, ai sensi degli artt. 2,3, 4 e 97 dello Statuto regionale, nonché di attivare l’attuazione dell’art. 119 della Costituzione, al fine di assicurare autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni, nel rispetto dei principi di solidarietà e coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e garantire la loro massima responsabilizzazione e l’effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti.
Il 24 luglio 2008 è stato varato dal Governo e sottoposto all’esame delle Regioni il DDL di delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione. Il provvedimento rappresenta il necessario complemento alla riforma del 2001, perché deve definire l’ “abito fiscale” ivi già delineato.
Il lavoro svolto, a cui la Regione Piemonte ha dato un apporto propositivo rispetto alle diverse ipotesi formulate, via via, nell’articolato, ha portato alla condivisione, nell’ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome della proposta di legge presentata al Parlamento. L’approvazione in legge è intervenuta, a seguito di consistenti modifiche apportate al testo dai lavori parlamentari, in terza lettura al Senato il 29 aprile 2009.
E’ previsto dalla Legge che la concreta attuazione del federalismo fiscale dovrà avvenire in un periodo di sette anni, entro i quali saranno adottati i Decreti Delegati e avverrà il passaggio dal criterio della spesa storica a quello dei costi standard per il finanziamento delle funzioni fondamentali degli enti territoriali, nonché il passaggio dal criterio della spesa storica a quello della capacità fiscale per le altre funzioni.
Il giudizio espresso dalla Regione Piemonte, al di la della condivisione dei principi ispiratori e degli obiettivi contenuti nella Legge, è critico sul fronte delle modalità di finanziamento delle funzioni regionali, che non prevedono l’esercizio di una autonoma potestà legislativa tributaria . Il modello di federalismo fiscale prefigurato è infatti quello prevalentemente basato su tributi sottratti alla potestà legislativa delle Regioni in quanto tutti i presupposti impositivi sono occupati dallo Stato fatta eccezione per le compartecipazioni e le addizionali a tributi erariali. La legge delega ha pertanto ristretto l’ attuale potestà legislativa tributaria delle regioni e la loro possibilità di determinare un’autonoma politica fiscale. Il c. 2 art. 2 lettera u) prevede infatti che il gettito tributario degli enti titolari dei tributi abbia “integrale evidenza nel bilancio dello Stato”, negando con ciò in partenza ogni forma di esercizio di autonoma attività impositiva e di controllo sui relativi gettiti, ma, soprattutto, di introito diretto dei flussi di risorse da parte degli enti territoriali;
Un ulteriore profilo di criticità è rappresentato dalla disposizione contenuta nell’art. 8 della Legge , laddove viene prevista una modalità di finanziamento delle funzioni essenziali (Art. 117 c. 2 lett. m), che da sole assorbiranno oltre l’80% dei bilanci di ogni Regione, al livello minimo assoluto sufficiente – in quanto commisurato alla Regione con il miglior rapporto costo standard - capacità fiscale - da sostenere principalmente con trasferimenti dal fondo perequativo nazionale.
La misura delle aliquote della compartecipazione all’IVA, dedicata al finanziamento di dette funzioni sarà inevitabilmente fissata ad un livello basso e comunque insufficiente a finanziare integralmente più di una regione, privilegiando in tal modo la soluzione dei trasferimenti statali e quindi un sistema di finanza derivata.
L’attuazione di questa norma comporterà che Regioni, come il Piemonte, che contribuiscono ad alimentare il fondo di solidarietà interregionale e che sono pertanto autosufficienti nel garantire corrispondenza tra risorse e impieghi, saranno “assistite” dal fondo perequativo previsto dall’Art. 119 “per i territori con minore capacità fiscale per abitante”, vista anche la ventilata abolizione dell’ IRAP, l’unico tributo proprio regionale. Ulteriori conseguenze sono rintracciabili anche sul profilo della responsabilità delle Regioni che continueranno a spendere risorse trasferite, con scarse possibilità di intervenire sul fronte della lotta all’evasione fiscale per l’impossibilità di gestire e riscuotere direttamente tributi propri.
Il federalismo fiscale tracciato dalla Legge Delega, appare quindi del tutto insufficiente a garantire quella svolta tanto attesa da alcune forze politiche ma soprattutto dai territori, di una maggiore e più incisiva autonomia finanziaria e fiscale e di una diffusa semplificazione dell’intero sistema di finanziamento dei servizi pubblici.
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